Art. 1 – Costituzione e Sede
Sulla base dell’articolo 18 della Costituzione Italiana e degli art. 36, 37, 38 del codice civile è costituita l’Associazione sportiva denominata: ARIA D’ARTE Associazione Sportiva Dilettantistica, con sede in Villa Carcina (BS) in Via Veneto 38
Art. 2 – Scopi e finalità
L’Associazione sportiva
- Ha lo scopo di sviluppare, promuovere, coordinare iniziative per rispondere ai bisogni di attività motorio-sportiva dilettantistica di tutti, uomini e donne di ogni età, condizione sociale e nazionalità, con un’attenzione particolare ai lavoratori, alle persone più esposte a rischi di emarginazione fisica e sociale ed alle loro famiglie
- Per la crescita umana e sociale dei propri soci, può promuovere e gestire attività culturali, ricreative, educative e formative compresa l’attività didattica per l’avvio ed il perfezionamento della Danza e del Pilates
- Sviluppa il proprio compito educativo favorendo un’esperienza comunitaria rivolta alla maturazione della personalità
- Si impegna a rispettare ed osservare lo Statuto ed il Regolamento e a conformarsi alle norme e alle direttive dell’Unione Sportiva Acli
- Si impegna ad esercitare con lealtà la sua attività osservando principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport e della danza
- Non ha finalità di lucro, è ispirata a principi di democrazia e di pari opportunità di tutti gli associati ed opera nel quadro delle leggi a carattere nazionale e regionale sull’associazionismo sportivo, collaborando con altre esperienze sportive, forze sociali ed istituzioni per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici in materia di sport
Art. 3 – Durata
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.
Art. 4 – Soci dell’associazione
- Possono essere Soci dell’Associazione sportiva tutti i cittadini che ne condividono le finalità.
- Non sono ammessi soci temporanei.
- Le richieste di iscrizione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo su modulo a ciò predisposto.
- L’accettazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale. È compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro 30 giorni. Nel caso la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione.
- I soci hanno diritto a frequentare i locali dell’Associazione ed a partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa.
- Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci purché:
- non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
- non abbiano riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni complessivamente superiori ad un anno;
- non abbiano subito sanzioni di sospensione dell’attività sportiva a seguito dell’utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
- Per le cariche che comportano responsabilità civile o verso terzi, sono eleggibili soci che hanno raggiunto la maggiore età.
- I Soci sono tenuti:
- al pagamento della tessera sociale o di eventuali quote contributive mensili od altre periodicità in relazione all’attività dell’associazione sportiva; la tessera sociale e le quote versate non sono trasmissibili né rivalutabili;
- all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
- I Soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:
- qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto ed altre delibere prese dagli organi sociali;
- qualora si rendessero morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
- qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all’associazione sportiva.
- Avverso la sospensione, l’espulsione o la radiazione i soci possono ricorrere in prima istanza all’Assemblea dei Soci e, in seconda, agli Organi di Giustizia del Coni.
Art. 5 – Gli Organi dell’associazione
Gli Organi dell’Associazione sportiva sono l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.
Art. 6 – L’Assemblea
L’assemblea della Associazione sportiva
- È l’organo sovrano della Associazione sportiva.
- È costituita con voto deliberativo dagli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative e che non abbiano in corso sanzioni disciplinari; non sono ammesse deleghe.
- È convocata dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta l’anno e, in via straordinaria, qualora lo richiedano un terzo dei soci.
La convocazione deve:
- avvenire almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione;
- essere affissa presso la sede e comunicata con ogni mezzo che ne consenta una idonea
pubblicità; - indicare: la data ed il luogo della riunione; l’ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno un’ora; gli argomenti all’ordine del giorno ed il programma dei lavori.
- Decide gli indirizzi programmatici e ne verifica l’attuazione da parte del Consiglio Direttivo.
- Approva annualmente il conto economico preventivo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo.
- Approva e modifica eventuali regolamenti.
Alla scadenza del mandato e nei casi di dimissioni, decadenza, impedimento del Presidente è convocata con all’ODG:
- Elezione del Presidente.
- Determinazione della composizione del Consiglio Direttivo in base alle specifiche caratteristiche dell’Associazione.
- Elezione, su proposta del Presidente, di uno o più Vice Presidenti e degli altri componenti del Consiglio Direttivo tenendo conto che devono essere comunque attribuite le responsabilità dell’organizzazione dell’amministrazione.
Le delibere dell’Assemblea e i rendiconti consuntivi devono essere portati a conoscenza dei soci con le medesime modalità previste per la sua convocazione.
Art. 7 – Validità assembleare
A) L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
B) L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
C) Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
Art. 8 – Assemblea straordinaria
A) L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata o altra idonea forma di comunicazione spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell’adunanza.
B) L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.
Art. 9 – Il Consiglio Direttivo della Associazione Sportiva
A) È l’organo esecutivo dell’Associazione sportiva.
B) Sviluppa il programma stabilito dall’Assemblea dei soci.
C) Dura in carica 4 anni, ma decade qualora, per dimissioni o altri motivi, venisse a mancare la maggioranza dei componenti eletti dall’Assemblea.
D) È composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri. I membri del Consiglio
Direttivo non possono ricoprire cariche analoghe in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.
E) Nel caso l’assemblea le abbia delegato l’elezione del Presidente, procede alla sua elezione tra i suoi componenti e, su proposta del Presidente, procede all’attribuzione delle responsabilità associative agli altri componenti del Consiglio Direttivo.
Art. 10 – Convocazione Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.
Le riunioni ordinarie del Consiglio Direttivo sono convocate e presiedute dal Presidente e sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Art. 11 – Compiti del Consiglio Direttivo
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- redigere il rendiconto economico-finanziario preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati;
- adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei soci.
Art. 12 – Il Presidente
A) Ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la rappresenta nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati.
B) Convoca e presiede la Presidenza e ne cura le deliberazioni.
C) Stipula gli atti inerenti l’attività associativa.
D) In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce nei suoi compiti.
E) Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dall’elezione di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza della presidenza alla prima riunione.
Art. 13 – Processi verbali
Di tutte le riunioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo, deve essere redatto un processo verbale che va trascritto negli appositi libri.
Art. 14 – Il rendiconto
A) Il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell’associazione, sia preventivo
che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell’associazione, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
B) Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico – finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
C) Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.
Art. 15 – Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 16 – Patrimonio
A) Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai contributi dei Soci e da tutti i beni mobili ed immobili ad esso pervenuti per qualsiasi titolo o causa. I singoli Soci non potranno, in caso di recesso, chiedere all’Associazione la divisione del fondo comune.
B) Data la natura di associazione senza scopo di lucro, è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili prodotti per le finalità istituzionali e conseguentemente è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.
C) I beni patrimoniali dell’Associazione devono essere inventariati.
Art. 17 – Scioglimento dell’Associazione
A) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 3/5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
B) L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.
C) La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 18 Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni le norme e le leggi vigenti che regolano l’associazionismo sociale, sportivo dilettantistico, nonché le norme del codice civile.